maggio 2006 numero 53

speciale
La parola alla difesa
Uno stralcio della memoria difensiva del primo procedimento disciplinare
 

di Francesca Patanè

nella foto: Perry Mason, l’avvocato della fortunata serie di telefilm americani

... E questi sono alcuni dei più significativi "passaggi" contenuti sulla memoria difensiva prodotta in sede di primo procedimento disciplinare di cui ho accennato nel precedente articolo:

(omissis)

Considerazioni sull’argomento.

A seguito di quanto appreso dopo il ritiro degli atti istruttori predisposti dall’Ateneo in merito al procedimento disciplinare, desidero ora leggere, perché vengano verbalizzate, le mie considerazioni generali sull’argomento.

Preliminarmente chiedo - e desidero che si metta a verbale anche tale richiesta - che lo scritto anonimo allegato agli atti e indicato come “presumibilmente” di Dario Fidora, - essendo stato ufficialmente acquisito agli atti, venga debitamente firmato dal suo estensore. Chiedo inoltre che mi venga rilasciata copia autentica di tale documento firmato.

- La richiesta inoltrata dal rettore Silvestri al Tribunale per la variazione del direttore responsabile dell’8 giugno 2000 (prot. n. 62757) contiene tre non irrilevanti inesattezze:
1) si parla di me come direttore responsabile, ma io non sono mai stata, prima del 2001, direttore responsabile della testata “Ateneo Palermitano”. Nell’edizione del 1994 a cui in quella richiesta si fa riferimento ero direttore editoriale, mentre direttore responsabile era il rettore pro-tempore prof. Antonino Gullotti;
2) si chiede la mia sostituzione come direttore responsabile, ma direttore responsabile relativo alla registrazione del ’75, sebbene poi lasciata decadere, era Ettore Serio e Massimo Ganci quando finalmente nel 1977 il giornale venne pubblicato (sebbene illegalmente perché era passato oltre un anno dalla data di registrazione); se fosse corretta l’indicazione del mio nome, allora vorrebbe dire che l’Ateneo intende fare riferimento all’edizione del 1994 e non a quella del 1975 con la quale io non ho mai in alcuna forma avuto a che fare (nel ’75 non vivevo nemmeno a Palermo e non ero dipendente dell’Ateneo). E se anche fossi stata direttore responsabile, lo sarei stata appunto di quell’edizione del ’94 e dunque era il numero di registrazione 35/1994, caso mai, che l’Ateneo avrebbe dovuto utilizzare, e non il 9/1975;
3) si parla di me come nata a Palermo. Non essendo io nata a Palermo, la richiesta non individua correttamente la persona cui ci si intende riferire (nelle documentazioni ufficiali forma e sostanza devono coincidere).

Per quanto sopra detto la prima richiesta di variazione di direzione responsabile avanzata dal rettore (quella in cui si fa erroneamente il mio nome e che per correttezza avrebbe dovuto essermi comunicata, cosa che non è avvenuta) è nulla e nulli, a cascata, sono anche gli effetti prodotti successivamente, compresa la seconda richiesta di variazione (vizio di legittimità).

- Dalla documentazione rilasciatami dall’Ateneo risulta che l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha ravvisato nel mio comportamento il “fumus” di reato “atteso che la dipendente ha proceduto alla registrazione a suo nome della testata giornalistica ‘Ateneo Palermitano’, dichiarandosene proprietaria e rappresentando la medesima testata come quella ufficiale dell’Ateneo”. Ma:
1) La testata era libera e disponibile di chiunque volesse registrarla e il fatto che l’Ateneo non l’abbia registrata non può precludere la libertà altrui di volerlo fare; inoltre, avendo l’Ateneo deciso di comunicare con i suoi potenziali utenti attraverso un portale di informazione on line avente altra testata (omissis) ha operato la scelta precisa, scartandolo, di non utilizzare il nome della vecchia testata “Ateneo Palermitano”, a giugno del 2001 ancora libera.
2) Io non mi dichiaro proprietaria, io sono proprietaria della testata.
3) Io, come ho già spiegato precedentemente, non ho mai rappresentato come quella ufficiale dell’Ateneo la mia testata.

(omissis)

- L’Allegato C facente parte degli atti istruttori, chiamato dall’Ateneo certificato “di vigenza” e rilasciato dalla Volontaria Giurisdizione del Tribunale, certifica che esiste un’iscrizione del ’75, mai contestata da parte mia. Certifica inoltre che il direttore responsabile è Antonio La Spina. Ma tale dichiarazione è frutto della lettura del registro dei periodici posseduto dal Tribunale, su cui in effetti risultano le variazioni di direzione responsabile richieste (Marina Pino prima e Antonio La Spina poi), ma tali variazioni sono state erroneamente concesse perché relative, come già detto, a testata decaduta.

(omissis)

- Inoltre, se è vero che l’edizione del ’75 non è mai decaduta in quanto, come sostenuto negli atti istruttori, la decadenza di una testata non avverrebbe automaticamente allo scadere dei termini di tempo previsti dalla legge sulla stampa, ma solo a seguito di decreto di chiusura del Tribunale e se dunque è vero che quell’edizione è ancora attiva, come si spiega che dal ’94 al ’97 l’Ateneo pubblica, con due diverse tipografie, due distinti giornali cartacei che hanno lo stesso titolo e le stesse finalità?

- Se è vero che l’edizione del ’75 è sempre stata attiva, dove sono tutte le copie dei giornali dal 1975 ad oggi? L’Ateneo dovrebbe essere in grado di produrle.

- Se è vero che l’edizione del ’75 è sempre stata attiva, come mai non risultano depositate le copie d’obbligo né in Prefettura né in Procura dal 1980 (anno in cui cessa l’edizione recante il numero di registrazione 9/1975) ad oggi? L’unico ”Ateneo Palermitano” che risulta depositato in Prefettura e in Procura è certamente quello mio (dal 2001 ad oggi) e quello dell’edizione ’94 (direttore responsabile Antonino Gullotti).

In realtà, dopo la registrazione del 1975, come ho già detto, il giornale non uscì: il primo numero, con la registrazione già decaduta del ’75, venne pubblicato soltanto nel 1977. Dunque già nel ’77, essendo la registrazione decaduta, l’Ateneo non era in regola con la legge sulla stampa.
E attualmente utilizza una registrazione decaduta due volte.

Vale la pena sottolineare che, in base all’art. 16 della legge sulla stampa, pubblicando senza registrazione (quella utilizzata, per i motivi esposti, è nulla), si incorre nel reato di “stampa clandestina”.

- Più volte è ripetuto sugli atti istruttori che io avrei “arrecato danno all’Ateneo”. Mi sembra che si confonda l’effetto con la causa. L’irregolarità del giornale “Ateneo Palermitano” prodotto dall’Università di Palermo è oggettiva e indipendente dalla mia segnalazione e quindi non è conseguenza del mio esposto: chiunque avrebbe potuto e ancora potrebbe, in qualsiasi momento, sollevare fondatamente la questione. Ritengo che più correttamente l’Università dovrebbe ricercare e perseguire chi ha prodotto realmente il danno non attenendosi a quanto previsto dalla legge.

Desidero ora confutare quanto dichiarato da Dario Fidora nella lettera del 25 febbraio 2003 allegata agli atti istruttori:

a) Anche in essa viene affermato erroneamente che io sono stata (dal 1994 al 1997) direttore responsabile della testata “Ateneo Palermitano” per conto dell’Università degli Studi di Palermo, mentre all’epoca, ribadisco, sono stata direttore editoriale e direttore responsabile era lo stesso rettore. Per non indurre in errore il rettore Silvestri che ha successivamente firmato richieste di variazione di direzione responsabile di fatto “nulle”, come ho già detto prima, sarebbe bastato leggere il colophon di uno qualsiasi dei numeri del giornale dell’edizione ’94 o verificare la documentazione a suo tempo prodotta per il Tribunale.

b) Nella lettera Fidora sostiene che la testata “risulta ancora regolarmente registrata a nome dell’Università a far data dal 12/5/1975”. Ma egli, sbagliando, fa riferimento, come ho già precisato prima, a una registrazione invece abbondantemente decaduta e dunque nulla.

c) Fidora sostiene ancora che il mio giornale viene “teletrasmesso” attraverso internet all’indirizzo www.ateneopalermitano.it. Vero: dal momento che ne ho regolarmente registrato il dominio sul web è mio diritto diffondere la pubblicazione via internet. Degli eventuali errori in cui potrebbero incorrere i “naviganti” (secondo Fidora potrebbero scambiarlo con il sito ufficiale dell’Ateneo) non sono io responsabile, visto che il mio sito è legale a tutti gli effetti. Se l’Ateneo avesse voluto assicurarsi la testata “Ateneo Palermitano” sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, avrebbe dovuto provvedere, quando ancora era libera e disponibile, a registrarla correttamente e a registrarne il dominio. Non si possono dunque imputare a me gli eventuali errori dei “naviganti” su internet.
E comunque, se, come sostenuto da Fidora, è così evidente la mia testata su internet seguendo i percorsi indicati da qualsiasi motore di ricerca, tanto da poter “confondere” i naviganti, che potrebbero scambiarla per quella ufficiale dell’Ateneo, come mai – chiedo - nessun responsabile o afferente a qualsiasi titolo alla testata dell’Ateneo in questi diciannove mesi di mia presenza in rete si è mai accorto della sua esistenza? Se è vero che è “evidente”, lo è per tutti. E avendola vista, come mai l’Ateneo non ha sentito, prima del mio esposto-denuncia, la necessità di autotutelarsi?
Inoltre, quale confusione può generarsi tra una edizione a stampa (con una sua fascia di utenza) e una edizione telematica per la quale l’Università ha scelto altro titolo (omissis), che ha altri utenti di destinazione e altra periodicità?

(omissis)


d) Ancora, Fidora sostiene “che la testata ‘Ateneo Palermitano’ è una delle tre testate di proprietà dell’Ateneo presso cui è incardinata l’attività di tirocinio della Scuola di giornalismo professionale riconosciuta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti”. Tale asserzione scaturisce da una convinzione personale di Dario Fidora. Pertanto se danni dovessero verificarsi nei confronti di terzi, questi sono da ricondurre unicamente alla erronea convinzione che la testata cui fa riferimento Fidora non è decaduta.

e) Ancora, Fidora sostiene che il mio sia stato “un tentativo di registrare il periodico da parte di un privato”, ma il mio non è stato un tentativo, avendo io ottenuto dal Tribunale, suppongo dopo le verifiche del caso da parte di quegli Uffici, regolare registrazione.

Desidero ora confutare quanto sostenuto nello scritto anonimo chiamato nel verbale dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari allegato agli atti istruttori, “memoria di chiarimenti redatta presumibilmente dallo stesso prof. Fidora”.

1) Le variazioni di direzione responsabile cui si accenna nella memoria, come già detto e come può leggersi sull’integrazione all’esposto-denuncia presentato al Tribunale, sono da considerare nulle perché, in base alla legge sulla stampa, condizione indispensabile per poter richiedere variazioni di uno o più elementi di una registrazione senza dover procedere a una nuova registrazione è che la pubblicazione sia ancora attiva: nel 2000 e nel 2001 (anni in cui sono state fatte le richieste di variazione) la registrazione del ’75 cui l’Ateneo ha fatto riferimento per la sua nuova testata, era abbondantemente decaduta e dunque la testata era da considerarsi cessata.

2) Nella memoria si asserisce che il rilascio all’Ateneo del certificato di “vigenza” (Allegato C) testimonia il regolare deposito delle copie d’obbligo. Così dovrebbe essere, infatti, ma l’automatismo cui si appiglia l’estensore della memoria in questo caso non funziona, perché, come ho già avuto modo di dire, non c’è traccia dal 1980 di copie d’obbligo di quel giornale (reg. n.9/1975) depositate dall’Università presso le sedi competenti: Prefettura e Procura della Repubblica di Palermo e biblioteche indicate dalla legge).

3) Nella memoria si afferma che la registrazione fatta da me nel 1994 per conto dell’Ateneo debba intendersi come “superflua” e dunque inefficace. Ritengo invece sia stata corretta, perché in regola con la legge sulla stampa, e anzi obbligatoria. La testata, infatti, anche nel ’94 era decaduta perché il giornale non si pubblicava da oltre un anno. Occorreva dunque, come ho anche precisato a suo tempo in una lettera al rettore e nell’editoriale dell’ultimo numero del 1997, una nuova registrazione, peraltro avallata dallo stesso rettore con firme sulla documentazione. Quanto oggi affermato in quella memoria sconfesserebbe anche l’operato del rettore dell’amministrazione dell’epoca e poiché il rettore rappresenta l’Ateneo, la memoria che oggi l’Ateneo produce è in aperta contraddizione con le sue stesse convinzioni dell’epoca.

4) Nella memoria si afferma pure che la registrazione della testata fatta da me a titolo personale nel 2001 è pure inefficace, perché deve intendersi come “viziata” dal fatto che l’attuale giornale “Ateneo Palermitano” prodotto dall’Ateneo porta una data di registrazione antecedente a quella del mio giornale e quindi nel 2001 la testata era “indisponibile”. Ma, come ho già detto, quella registrazione (n. 9/75), ripresa da una testata decaduta, è nulla.

5) Nella memoria è scritto che il giornale “Ateneo Palermitano” originariamente è stato registrato nel 1975.
Non è esatto. La prima edizione di “Ateneo Palermitano” risale, come già detto, al 1951 con un numero unico in attesa di registrazione prodotto nel 1950: sarebbe anche bastato fare una semplice ricerca in biblioteca per documentarsi correttamente. Se dovessimo tuttavia assumere per corretto quanto nella memoria anonima dichiarato in merito alle modalità di decadenza di una testata giornalistica per le quali essa decadrebbe solo se in presenza di un decreto di chiusura del Tribunale, in assenza di decreto, anche nel 1975 sarebbe stato “superfluo” registrarla di nuovo, in quanto sarebbe stata valida l’edizione del 1951, appunto la prima (registrazione n. 5 del 27 febbraio 1951). Dunque, sempre secondo la “memoria” allegata agli atti istruttori, anche la registrazione del 1975 sarebbe “inefficace”. Pertanto l’Università mi contesterebbe un errore di procedura nel quale anch’essa a sua volta sarebbe caduta. E sottolineo anche, a questo punto, che, dichiarando – come si legge sulla memoria - che la registrazione “superflua” è “dunque inefficace”, l’Ateneo avrebbe basato la sua pubblicazione su una registrazione (appunto la n. 9/1975) inefficace.

6) Se, inoltre, per assurdo, fosse vero che una testata decade solo quando ciò viene espressamente decretato dal Tribunale e che “l’automatica decadenza” di una testata giornalistica è solo un mio “falso presupposto”, come si legge nella memoria, allora si dovrebbe ipotizzare che anche la precedente edizione del 1951 – in assenza di decreto di chiusura del Tribunale – era “formalmente” attiva. E allora perché la scelta proprio del numero di registrazione relativo al ’75?

7) Ancora, nella memoria si afferma che ho presentato denuncia in data 3 dicembre 2002. L’asserzione presenta ben due dati non rispondenti al vero. Il primo: non ho presentato una denuncia: un “esposto-denuncia”, infatti, è cosa ben diversa da una “denuncia”. Il secondo: la corretta data del mio esposto-denuncia è il 13 dicembre 2002.

8) Infine, all’estensore anonimo della memoria preme sottolineare come sia strano che non mi sia accorta della ripresa delle “comunicazioni” (?) (probabilmente delle “pubblicazioni”) della rivista che ha una tiratura di 10.000 copie.
Ma:
a) La rivista evidentemente, nella sua prima fase di attività, deve avere avuto problemi di distribuzione, non essendomi mai stata recapitata quale uno dei 2.000 dipendenti dell’Ateneo citati;
b) La notevole tiratura della rivista è stata comunque vanificata dal mancato rispetto della periodicità per la quale fa fede il colophon. Sul colophon è indicata infatti come “mensile d’informazione” dell’Università, ma, per quanto di mia conoscenza, in tre anni di attività sono stati pubblicati solo cinque numeri. Sottolineo, peraltro, che nessuna variazione di periodicità è stata formalmente comunicata al Tribunale, come impone l’art. 6 della legge sulla stampa, né entro quindici giorni dal mutamento, come dice la norma, né successivamente.

9) A conclusione della memoria, si avanzano ben due insinuazioni che certamente non fanno onore all’estensore anonimo dello scritto.

Prima insinuazione: strano che non mi sia accorta, essendo dipendente dell’Ateneo, della ripresa della loro pubblicazione.
In che modo avrei dovuto accorgermene? Sono assente ininterrottamente dall’ufficio (omissis) dal 21 giugno 2001 (omissis), ovvero appena un mese dopo l’inizio della loro pubblicazione (maggio 2001, come si legge nella memoria “presumibilmente” di Fidora); (omissis) (dalla mia sede di servizio, n.d.r.) qualche volta è stata consegnata posta indirizzata a me, ma mai alcun giornale di alcun tipo; presso il mio domicilio non mi è stato recapitato mai nulla; non sono stata mai messa al corrente del progetto e anzi ne sono stata volutamente esclusa, pur avendo io prodotto dal ’94 al ’97 un giornale che ha ottenuto apprezzamenti (omissis) anche in ambito nazionale; non sono stata informata della presentazione alla stampa dell’iniziativa avvenuta allo Steri né sono stata invitata a parteciparvi (l’ho saputo(omissis) molto tempo dopo e in epoca successiva alla registrazione della mia testata); inoltre, come già detto, non sono mai stata sollevata formalmente dall’incarico di direttore editoriale del giornale: se ciò fosse accaduto, tra l’altro, la comunicazione mi avrebbe potuto mettere sull’avviso di altre determinazioni cui stava pervenendo l’Ateneo.

Seconda insinuazione: strano che un dipendente di un ente pubblico registri a suo nome la testata giornalistica di cui era direttore responsabile (?) per conto di quell’ente alcuni mesi dopo essere stato sostituito nella carica.
Ribadendo che la sostituzione nella carica cui si fa riferimento non mi è mai stata comunicata, ritengo tale dichiarazione un’illazione gratuita possibile soltanto, appunto, su uno scritto anonimo.

- Desidero sottolineare, infine, che il mio giornale non riproduce graficamente alcuna delle precedenti pubblicazioni di analogo titolo prodotte dall’Università di Palermo.


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