maggio-giugno 2009 numero 88/89

attualità
Giornalisti fabbri e docenti… Fabbrini
A Trento affiora un concorso truccato del 2007: speriamo che tra sentenze, ricorsi e appelli si concluda prima dell’avanzato stato di decomposizione

di  f. p.

nella foto: Sergio Fabbrini

Ci è giunta notizia di un gran bel concorso, truccato al punto giusto, in un Ateneo che non spicca particolarmente per storie di malauniversità, ma che non è del tutto esente da vicende di baronato accademico. Che cos’è accaduto? E’ accaduto che il Tar di Trento ha annullato un concorso per ricercatore perché il presidente della Commissione, barone locale, aveva reso idonea la sua studentessa, assistente, collaboratrice, etc etc.

Ma la sentenza è stata tenuta nascosta persino sul sito dello stesso Tar.

Pure i giornali locali (certi giornali locali) hanno ignorato la notizia, a dimostrazione del potere di influenza (o del grado di intimidazione?) dell’Ateneo e dei suoi baroni nei confronti della stampa (ma questi tentativi che a volte funzionano e a volte no, non sono una novità).

Fino a quando, il 14 maggio, il caso è finalmente scoppiato anche sulla stampa (per la verità solo su uno dei tre quotidiani del posto).
Così il giornale “Trentino” – contrariamente a quanto deciso dagli altri due, “L’Adige” e il “Corriere del Trentino” – ha dato ampio spazio all’accoglimento del ricorso contro l’Ateneo e alla sentenza di annullamento.

Ma vediamo in dettaglio la cronaca.
A un concorso per un posto di ricercatore a Sociologia – settore scientifico disciplinare SPS/04, “Scienza politica” – si presentano solo in due: Catello Avenia, il candidato che ha poi fatto ricorso, e il candidato, anzi, la candidata (specificare in questo caso potrebbe essere d’obbligo) che ha vinto: Alessia Donà. Due i candidati, due i giorni di concorso, il 4 e 5 luglio del 2007, con analisi dei documenti, valutazione dei titoli, giudizi e conclusioni tutti effettuati nel giro di una manciata di ore che neppure Speedy Gonzales avrebbe potuto fare meglio.

La candidata che ha vinto, però, poteva vantare un titolo che l’altro nemmeno lontanamente si sognava di avere: un’amicizia pluriennale col presidente della Commissione, il professor Sergio Fabbrini, uno dei docenti più noti dell’Ateneo (gli altri commissari erano Sofia Ventura, associato all’Università di Bologna e Francesco Battegazzorre, ricercatore all’Università di Pavia), amicizia che si era estrinsecata negli anni, a partire dalla tesi di laurea – Fabbrini ne era stato il relatore – per continuare in occasione del dottorato di ricerca per il quale, sempre Fabbrini, era stato suo supervisore. Senza considerare (anzi, considerandole…) le varie partecipazioni della candidata ai diversi progetti di ricerca firmati da Fabbrini, per il quale la candidata ha pure svolto il ruolo di assistente didattica.

E le tre pubblicazioni che la candidata ha presentato alla valutazione comparativa?
In una la presentazione è di Sergio Fabbrini, l’altra è stata “curata” da Sergio Fabbrini e l’altra ancora – dulcis in fundo – è stata scritta a quattro mani: due della candidata e due… indovinate di chi?

Anche per il Tar, che in Italia – come ogni altro settore della giustizia – spesso dorme quieto, è stato troppo. “Il rapporto troppo stretto tra giudicante e giudicato – scrivono i giudici amministrativi trentini sulla sentenza (la n. 5 del 9 gennaio 2009) – fa dubitare dell’imparzialità del presidente (della Commissione del concorso, n.d.r.)”.

Le argomentazioni del Tar, spiegate in ben ventisette pagine, si fondano principalmente sulla violazione dell'articolo 51 del codice di procedura civile che riguarda l’obbligo di astensione del giudice quando esiste un suo interesse nella causa, quando è tutore o datore di lavoro del candidato, quando c’è rapporto di parentela o affiliazione (o altro, n.d.r.) e persino quando pranzano e cenano insieme “abitualmente” (ma che cosa si deve intendere per “abitualmente”? un giorno sì e uno no? ogni giorno? una volta al mese?, n.d.r.).

E’ vero – sostiene il Tar – che non necessariamente la conoscenza o la collaborazione tra candidato ed esaminatore comporta obbligo di astensione, questo però è un caso diverso: qui “si trapassa la mera collaborazione” (ma esiste un metro di giudizio obiettivo cui poter fare riferimento? Quand’è che si “trapassa” la “mera collaborazione”? E soprattutto, quando si trapassa, dove si sconfina? n.d.r.).

Onde per cui siccome, come diceva quel comico anni fa, il concorso, contrariamente al matrimonio di manzoniana memoria, s’ha da (ri)fare. Con una nuova Commissione giudicatrice o almeno con un nuovo presidente.

Intanto l’Ateneo – a cui il Tar ha imputato “una grave, precisa e concordante colpa” (con conseguente obbligo di risarcimento a favore del candidato ricorrente quantificato in euro 5.000 per le spese legali e in euro 276 per quelle di vitto e alloggio sostenute per la sua permanenza a Trento nei giorni del concorso) – e anche la candidata che ha vinto e che sente vacillare la sua posizione, hanno fatto appello al Consiglio di Stato e chiesto la sospensiva della sentenza. Sospensiva accordata – come da copione – lo scorso 5 maggio.

La richiesta di sospensiva accordata ha prestato il destro al giornale più “allineato” al potere (e dunque pro-Fabbrini) che, travisando il significato di “sospensiva” che tutto può essere tranne che un riconoscimento di “non colpevolezza”, ha scritto “… Il Consiglio di Stato dà ragione a Fabbrini” ("L’Adige", 15 maggio 2009).

Per dovere di cronaca a noi invece sembra corretto precisare che il Consiglio di Stato non “ha dato ragione a Fabbrini”: ha semplicemente accordato all’Università la sospensiva della sentenza del Tar come un puro atto tecnico, riservandosi di entrare successivamente nel merito della questione.

Ma “L’Adige” ha fatto di più: ha di fatto acquisito, con un titolo ad hoc – “… Il Consiglio di Stato dà ragione a Fabbrini”, appunto – quanto su una lettera al giornale è stato scritto da un gruppo di dottorati e dottorandi dell’Ateneo scesi in campo in difesa del prof, dimenticando che un giornale che fa cronaca ha l’obbligo deontologico (e legale) di evidenziare che, al di là del pensiero personale del giornalista, quanto sostenuto sul titolo costituisce la sintesi della lettera e non altro. Dunque non “Fabbrini è rigoroso e di grande dedizione” avrebbe dovuto scrivere ("L’Adige", 19 maggio 2009), ma “I dottorati e i dottorandi dell’Ateneo in difesa del docente dicono: ‘Fabbrini è rigoroso e di grande dedizione’”. Solo così la sua cronaca non sarebbe stata scambiata per un’arringa della difesa (ma forse era questa l’intenzione, oppure… in redazione dovrebbero cambiare titolista).
E non si tiri fuori la solita scusa, molto comune nell’ambiente giornalistico, della mancanza di spazio, perché ciò che distingue un giornalista da un giornalista bravo è la sua capacità di sintesi.

Ma lasciamo da parte suggerimenti e tecniche giornalistiche – che non si improvvisano e sono frutto di esperienza oltre che di preparazione professionale – e torniamo alla cronaca dei fatti.

Alla sentenza del Tar Fabbrini ha risposto in maniera vistosa sui giornali locali con argomenti “pro domo sua” che nulla hanno a che fare con il principio di legalità sostenuto dal Tribunale amministrativo di Trento.
Il primo: “Essendo io, all’epoca, l’unico professore ordinario della disciplina per cui era stato bandito il posto di ricercatore, l’Università di Trento non aveva altra scelta che nominarmi presidente della Commissione” ("Trentino", 15 maggio 2009); il secondo: “La Commissione d’esame è stata composta da tre professori, appartenenti a tre Università diverse, ed è stata tuttavia unanime nel valutare gli scritti e gli orali dei candidati in questione...”(ancora "Trentino", 15 maggio 2009).

Non per voler smentire un prof barone dell’Ateneo trentino, ma a noi non risulta che la motivazione da lui addotta con la prima giustificazione sia sufficiente.
Per ottemperare al già citato art. 51 del c.p.c., infatti, l’Università di Trento avrebbe dovuto designare un professore associato, oppure, in mancanza, un ordinario del settore SPS/04 di un’altra Università.

Questo dice la normativa in fatto di concorsi e fino a quando le regole non saranno modificate i professori dell’Università di Trento, come quelli dell’Università di Palermo (tanto per citare due estremi geografici) sono tenuti a rispettarle rigorosamente.

Quanto poi alla seconda giustificazione che parla di unanimità del verdetto della Commissione, ci sembra il caso di sottolineare il profilo degli altri due membri (un professore associato e un ricercatore) che, per fare carriera, devono ancora sottostare alle incognite di altri concorsi.
Il ministro Gelmini, infatti, ha deciso di togliere a queste figure professionali la possibilità di partecipare come membri di Commissione nelle prossime procedure di valutazione, forse riconoscendo la loro suscettibilità all’asservimento nei confronti dei professori ordinari da cui potrebbero subìre pressioni, o peggio, ricatti (a Palermo c’è un detto che dice “Megghiu diri cchi sacciu, ca diri cchi sapìa”, cioè “Meglio dire che ne so, piuttosto che dire che ne sapevo”: forse la ministra lo conosceva…).

Ma perché i candidati erano solo due? Non sarà la defezione di massa di altri possibili candidati – anche eccellenti, ma provenienti da altre Università – giustificata dal fatto che nella quasi totalità dei casi viene dichiarato idoneo il candidato locale?

Comunque aspettiamo di vedere come proseguirà la storia: in fondo, considerando i tempi della giustizia italiana, siamo ancora all’inizio.


 


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