luglio-agosto 2007 numero 67/68

attualità
Palermo: Alessandro Scardina vince al Tar e l’Ateneo
è costretto a fare marcia indietro (seconda parte)
 

nella foto: Il Tar Sicilia di Palermo

segue dalla pagina precedente

Di Liberto vince (secondo copione?), dopo aver presentato - per convincere la Commissione del suo apporto intellettuale - una dichiarazione scritta e sottoscritta… dallo stesso presidente della Commissione del concorso!

(Riepilogando per i più distratti: la Commissione, presieduta dal prof. D’Angelo – il Prof con il quale la Di Liberto lavora in Dipartimento – per legge deve approfondire circa l’individuazione dei singoli apporti nel caso di lavori d’équipe, dunque dubita e dunque richiede documentazione a supporto; il prof. D’Angelo, nella veste di co-autore di quei lavori d’équipe, risponde per iscritto alla Commissione e dunque al suo presidente e dunque a se stesso, che è tutto in regola perché il ruolo paritetico della candidata Di Liberto è garantito)…

Tutto secondo legge. Il Magnifico Silvestri, verificata la congruità degli atti concorsuali, li approva, e il 9 maggio 2006 dichiara Chiara Di Liberto vincitrice del concorso.

Scardina ricorre, secondo copione. E tira fuori tutta una serie di “eccezioni” (tra cui i tempi esigui impiegati dai commissari per le valutazioni), alcune respinte dal Tar, altre accolte.

Ed è questa la novità di rilievo, che a parte le perplessità sugli esiti della storia (di cui vi parleremo dopo) rende il caso di Giuseppe Alessandro Scardina un caso speciale: è la prima volta in Italia (e stavolta registriamo con piacere il primato di Palermo) che un ricorso di malauniversità viene accolto per motivi sostanziali e non formali.
In altre parole – se le nostre informazioni sono corrette - per la prima volta in casi di malauniversità la giustizia entra nel merito del ricorso, dà ragione al ricorrente e intima all’Ateneo interessato l’annullamento di tutti gli atti - compreso quello di nomina della vincitrice - e l’indizione di una nuova procedura concorsuale. Un’inversione di tendenza? Può darsi, ma aspettiamo a esultare quando si sarà davvero conclusa tutta la vicenda.

I punti del ricorso-Scardina accolti dal Tar sono rilevanti, e inducono il Tribunale a dire, spiazzando commissari, controparte e Amministrazione che:

1) Scardina ha ragione a dubitare della qualità del lavoro svolto da una Commissione che ha dedicato in media, a ciascun candidato, orologio alla mano, 4 minuti e trenta secondi, per un procedimento complessivo che comprende, per ognuno, “la verifica di ammissibilità, la valutazione, l’individuazione dell’apporto personale nei lavori d’équipe e l’espressione del giudizio”.

2) Scardina ha ragione a dubitare della valutazione della produzione scientifica prodotta dalla Di Liberto, viziata dall’esistenza di una dichiarazione scritta dallo stesso presidente della Commissione, che è pure co-autore di quelle pubblicazioni, ciò che viola – come si legge sulla sentenza del Tar - “il rispetto del canone fondamentale dell’imparzialità”.

Alla sentenza del Tar il rettore Silvestri risponde tre mesi dopo, lo scorso aprile (la sentenza è del gennaio 2007), con un decreto di annullamento di atti e decadimento di Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale concorsi – n. 38 del 15/5/2007).

Atto dovuto, quello dell’Ateneo, non ancora vittoria piena, quella del ricorrente Scardina. E non soltanto perché l’iter giudiziario, che ancora può prevedere mosse e contromosse, non si è ancora concluso.
Il decreto di annullamento del Magnifico Silvestri, infatti, dà seguito al diktat del Tar, ma tra le considerazioni in premessa non fa alcun cenno, in nessuna forma, neppure incidentale, alla necessità di doverne eliminare la causa - l’immotivata limitazione delle pubblicazioni, giudicata dal Tribunale “aprioristica, irragionevole e limitativa” - premessa indispensabile se si ha effettivamente in animo di uscire correttamente e dignitosamente dall’impasse.

Qual è dunque il reale intendimento dell’Amministrazione? Il silenzio del rettore intorno a questo punto essenziale è un segnale negativo dell’effettiva volontà di risolvere il caso? Per la nuova valutazione comparativa che il Tar ha imposto all’Ateneo, l’Amministrazione emanerà un nuovo bando, stavolta senza tetti imposti, oppure ricorrerà al vecchio bando immodificato, che potrebbe portare a ulteriori strascichi giudiziari e a un allontanamento sine die (consapevole o inconsapevole non sappiamo) della conclusione della vicenda? (a volte, pur di non darla vinta al ricorrente si può arrivare anche a sospendere un concorso e a non riprenderlo mai più… e l’esempio non è casuale).

Insomma, dopo il decreto di annullamento, è ancora del Magnifico Silvestri la prossima mossa, che potrà:

1) o far precipitare l’Ateneo nel ridicolo nazionale riproponendo senza modifica il bando e cambiando solo la Commissione

2) o far partire da Palermo il primo reale segnale di legalità (dimostrando di aver compreso che il vento gira ormai da tutt’altra parte) con l’eliminazione di quell’incomprensibile limitazione, che potrebbe semmai giustificarsi nei concorsi per ordinario - dove la mole di pubblicazioni realizzate in tanti anni rende necessaria la definizione di un tetto - ma certamente non nei concorsi per ricercatore, il primo gradino della docenza universitaria, dove, al contrario, dovrebbe essere premiato chi ha prodotto di più e dimostrato di essere un buon “investimento” per il futuro qualitativo dell’Ateneo.

Noi staremo a guardare. E rendiconteremo con puntualità un’importante inversione di tendenza, oppure l’ennesimo caso di plateale malauniversità.

E incroceremo le dita, sperando che - piuttosto che eliminare la limitazione – l’Ateneo non metta su una “ragionevole motivazione” per confermare quel tanto contestato punto del bando…
 

Francesca Patanè



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